Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti RTP

Il raggruppamento temporaneo di professionisti anche noto con l’acronimo RTP, è l’istituto mediante il quale gli operatori per servizi di architettura e ingegneria (rientranti nelle fattispecie dall’articolo 46 del d.lgs. 50/2016) si associano ad altre imprese per incrementare i propri requisiti di qualificazione, in vista della partecipazione alla specifica gara.

I motivi per ricorrere all’istituto dell’RTP sono perché non si dispone in misura sufficiente dei requisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare ad una determinata gara d’appalto, oppure per motivi strategici (avere un partner specializzato in determinato settore oppure colleghi che operano nel territorio in cui si svolgerà il servizio etc…).

L’istituto dell’RTP consente anche ai soggetti di più piccole dimensioni la massima partecipazione alle procedure di gara e, nel contempo, garantisce alle Amministrazioni appaltanti la selezione della migliore offerta nei confronti di una platea più numerosa di concorrenti.

COME PARTECIPARE ALLA GARA IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI RTP?

I raggruppamento temporaneo di professionisti, cumulando i requisiti dei singoli operatori economici riuniti, partecipano alla gara presentando un’unica offerta congiunta, con il conseguente obbligo, in caso di aggiudicazione, di eseguire congiuntamente le prestazioni oggetto dell’appalto.

Il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) si costituisce mediante il conferimento, da parte dei c.d. mandanti, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza in capo al c.d. mandataria (o capogruppo), in virtù del quale quest’ultima diviene l’interlocutrice principale nei confronti della stazione appaltante.

Il mandato di rappresentanza e’ gratuito ed irrevocabile e non dà luogo ad una organizzazione comune tra le imprese associate, in quanto ciascuna mantiene la propria autonomia gestionale e fiscale.

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COME SI COSTITUISCE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI RTP?

Il mandato viene conferito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L’ RTP può partecipare alla singola gara nelle seguenti forme:

  • costituito: il mandato è già stato conferito alla mandataria prima di partecipare alla gara; in tal caso l’offerta di gara deve essere sottoscritta dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti” (caso poco frequente);
  • costituendo: il mandato non è ancora stato conferito alla mandataria ma le singole imprese riunite dichiarano di impegnarsi a costituire il RTI in caso di aggiudicazione; in tal caso, poiché il mandato non risulta ancora conferito, l’offerta di gara deve essere sottoscritta da tutte le imprese riunite.

Clicca qui per scaricare ‘la dichiarazione di impegno a costituire un RTP

Clicca qui per scaricare un fac simile di ‘costituzione di RTP’

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI RTP: VERTICALE O ORIZZONTALE?

La disciplina del RTI è contenuta nell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti), che distingue due tipi di raggruppamento, orizzontale e verticale.
Il raggruppamento orizzontale si configura quando tutti gli operatori economici eseguono la medesima prestazione.
Il raggruppamento verticale si configura invece quando la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DEI SINGOLI PROFESSIONISTI ‘PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA’

I singoli operatori economici riuniti, in fase di presentazione dell’offerta, sono tenute ad indicare le quote di partecipazione al RTI. La necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascun operatore e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, pur non essendo imposta ex lege dal D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti), può essere richiesta dalla lex specialis cioè dal Bando di gara. Questa fattispecie risulta chiarita nella decisione del T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, sez. I, 20 febbraio 2017, n. 132. La sentenza dichiara la legittimità della clausola del Disciplinare che, in una procedura per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, ha richiesto ai concorrenti che partecipano in raggruppamento temporaneo di dimostrare il rispetto del cd. “principio di corrispondenza” tra requisiti di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dell’appalto.
Pur in assenza di un’espressa previsione in tal senso recata dall’art. 48 del d. lgs. n. 50/2016, il Collegio ha individuato la correttezza di tale prescrizione di gara in base a quanto già affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione n. 27/2014, riferita al precedente art. 37 del d. lgs. n. 163/2006, secondo la quale negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese la necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, pur non essendo imposta ex lege, ben può essere richiesta dalla lex specialis, come accaduto nella fattispecie.

Inoltre la citata sentenza n.132 del T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, considera legittima anche l’ulteriore prescrizione del Disciplinare di gara che ha richiesto, sempre per i raggruppamenti temporanei, il possesso in capo alla mandataria della percentuale del 51% relativamente al fatturato specifico ivi indicato, alla propria percentuale di partecipazione al raggruppamento nonché alla quota parte delle attività oggetto di appalto che la stessa sarà chiamata ad eseguire. Il Tribunale considera tale onere, in quanto posto ad esclusivo carico della mandataria, non suscettibile di comprimere l’autonomia del raggruppamento di assumere la tipologia “orizzontale” o “verticale”: infatti, rimane pienamente libera la facoltà del raggruppamento di scegliere quali e quanti mandanti coinvolgere e di come ripartire le proprie quote e la attività da svolgere, potendo fare ricorso al cd. avvalimento interno, espressamente ammesso dalle prescrizioni di gara coerentemente con l’art. 89 del d. lgs. n. 50/2016.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI RTP: IL GIOVANE PROFESSIONISTA

I raggruppamenti temporanei di professionisti, come previsto dall’art 4 del decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

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 I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI E IL MONDO DEL WEB…

Il mondo digitale oggi rappresenta un importante opportunità per le aggregazioni in Raggruppamenti temporanei di professionisti, in questa direzione ci stiamo muovendo con concrei.com .

Il WEB rappresenta oggi un’opportunità forse ancora inespressa ma oggettivamente potente. Bisogna però iniziare a vedere il mondo del web non come ‘vetrina fittizia’ ma come uno strumento reale e a disposizione del mondo lavorativo, utile a sviluppare quei rapporti sociali e professionali di cui abbiamo bisogno e che oggi più che mai viaggiano su due binari paralleli: ONline e OFFline.

Ma per cogliere l’opportunità offerta da un Mercato in crescita come quello dei bandi di progettazione, il segreto è: CONDIVIDERE, creare valore insieme agli altri. Ebbene si, semplice e forse anche un pò innaturale, ma la parola chiave è CONDIVIDERE. Del resto non stiamo vivendo l’epoca della sharing economy? Oggi si è compreso che la creazione del valore non risiede più nell’accumulare ma nel condividere.

Cosa dovremmo condividere?

Semplice: la nostra esperienza, il nostro tempo, i nostri requisiti tecnico-economici, le nostre idee… Condividere è in altre parole: avere (dare) quello che serve quando serve. Partecipare a bandi ad 1 euro, umiliarci con ribassi dell’80% o lavorare gratis sono tentativi miopi di accumulare requisiti (che di fatto non ci saranno mai sufficienti). La nostra zona di sicurezza è cambiata, il mondo professionale è cambiato e la normalità a cui eravamo abituati non tornerà più. Cosa è restato? Cosa è sopravvissuto alla tempesta? L’unica certezza rimasta sono i rapporti umani (professionali e non). E allora forse l’unico asset reale e duraturo è quello intangibile dei contatti con i nostri colleghi. E quindi bisogna lasciar perdere i bandi ad 1 euro e ai ribassi insensati; condividere e creare relazioni con i colleghi è la strategia più lungimirante per essere competitivi in un Mercato complesso ed in evoluzione come quello dei Bandi di Progettazione, e il mondo digitale viene certamente in nostro aiuto offrendoci, oggi più che mai, gli strumenti di cui abbiamo bisogno.


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