I due servizi di punta: le 6 domande più frequenti

In ordine ai requisiti di capacità tecnica   le stazioni appaltanti possono richiedere anche l’avvenuto svolgimento di ‘due servizi di punta’.

Nelle gare di Servizi di ingegneria e architettura, la dimostrazione del requisito dei ‘due servizi di punta’ è un punto certamente controverso. In questo articolo daremo una definizione dei ‘servizi di punta’  ad analizzeremo i principali quesiti sul tema.

Cosa sono i servizi di punta?

La definizione dei servizi di punta di cui all’art 2.2.2.1. lettera c) delle linee Guida n. 1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria in recepimento del D.Lgs 50/2016 , è:

c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;

E’ possibile presentare più coppie di servizi, ciascuna riguardante anche una sola di tali classi e categorie?

Secondo l’orientamento dell’ANAC, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n.2464 del 3.5.2006 (sentenza richiamata anche nelle linee guida ANAC) e sentenza Tar Piemonte, Sez. I, n.650 del 23.3.2005, è possibile presentare più coppie di servizi, ciascuna riguardante anche una sola di tali classi e categorie.

Di seguito si riporta uno stralcio del parere di precontenzioso n. 112 del 19/07/2012 dell’ANAC:

In altri termini, secondo gli orientamenti sopra menzionati di questa Autorità e della giurisprudenza amministrativa, il previgente art. 66, lett. c), DPR 554/1999 va interpretato nel senso che i concorrenti debbono presentare per ognuna delle classi e categorie di lavori oggetto di gara due servizi di punta, i quali non debbono necessariamente essere unici per tutte le classi e categorie, essendo possibile presentare più coppie di servizi, ciascuna riguardante anche una sola di tali classi e categorie.

I servizi di punta debbono necessariamente comprendere ciascuno tutte le classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto della gara?

La questione viene affrontata nel Parere di precontenzioso ANAC n. 112 del 19/07/2012. La situazione affrontata era la seguente:

 Servizi di punta richiesti dal bando: Servizi del concorrente
1° servizio:
 Servizi del concorrente
2° servizio:
Ic euro 226.125,90  Id euro 550.000,00  Ic euro 200.579,02
 Ig euro 78.233,06    Ig euro 633.918,18
IIIc euro 69.141,94 IIIc euro 150.000,00 IIIc euro 138.460,24
IIIa euro 26.158,25 IIIa euro 300.000,00  

In questo caso l’ANAC ha reputato legittima l’esclusione del concorrente  in quanto quest’ultimo avrebbe dovuto dimostrare di aver svolto almeno due servizi dell’entità stabilita dalla lex specialis per ogni categoria e classe cui si riferisce il servizio da affidare.

Le stazioni Appaltanti possono richiedere che i due servizi servizi di punta espletati dai concorrenti siano identici a quelli oggetto del bando di gara?

Capitava (e purtroppo succede ancora) che le stazioni appaltanti richiedano che i concorrenti dimostrino di avere espletato servizi di ingegnerie e architettura che oltre a ricadere nelle stesse categorie e ID Opera individuate dalla tabella Z-1 del d.m. 17 giugno 2016, siano anche identici. Cioè  viene richiesto l’espletamento di servizi di punta inerenti lavori identici a quelli posti a base di gara.

A riguardo si richiama la delibera ANAC 43 del 17 Gennaio 2018 secondo cui è illegittima la richiesta di servizi ‘identici’. Nel caso oggetto del parere di precontenzioso, la richiesta della stazione appaltante era:

interventi su cimiteri monumentali, per  importo totale dei lavori non inferiore a, per ciascuna Categoria/ID.Opere: E.22  euro 150.000,00  – S.04 euro 400.000,00 –  IA.03 euro 10.000,00»;

Secondo l’ANAC richiedere servizi ‘identici’ viola il principio della massima partecipazione sancito nelle linee guida n.1 della stessa ANAC.

Il requisito dei servizi di punta è frazionabile nel caso di raggruppamento temporaneo?

I requisiti sui «servizi di punta» non sono frazionabili tra i progettisti che partecipano in raggruppamento temporaneo di professionisti a una gara d’appalto, come chiarito  nel paragrafo 2.2.3.2.:

“Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lett. c), della presente parte IV, non è frazionabile.” .

Nel team ci deve essere almeno un professionista capace di coprire da solo e per intero il requisito necessario a dimostrare di aver eseguito in passato un incarico analogo a quello in gara.

Si può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del requisito dei servizi di punta?

E’ possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento anche per il requisito dei servizi di punta.

Infatti il perimetro applicativo dell’istituto dell’avvalimento è quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente. I requisiti che invece non possono essere oggetto di avvalimento sono quelli riferiti alle capacità di ordine generale del partecipante o ai requisiti soggettivi di carattere personale (cd. requisiti professionali).

Consiglio di Stato, sez. VI, 06.11.2015 n. 5045:

“…..non può profilarsi alcun limite ostativo al ricorso all’avvalimento connesso alla natura personalistica dei requisiti oggetto di “messa a disposizione”, dato che a formare oggetto del prestito non è né un requisito di ordine generale né un requisito inerente l’esercizio di una professione regolamentata ( cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 2015 n. 3698 sul diverso caso dell’applicabilità dell’istituto dell’avvalimento all’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali).”

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