Bandi di progettazione: i requisiti richiesti dai bandi

Gare di progettazione: Quali requisiti tecnico economici qualificano per la partecipazione? I servizi resi per committenti privati si possono utilizzare?

Nel corso degli anni la disciplina in tema di Requisiti per partecipare alle Gare di progettazione si è evoluto cambiando spesso direzione. In questo articolo parleremo della sua evoluzione prima  e dopo l’introduzione del nuovo Codice dei Contratti.

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Servizi svolti per i Committenti privati, sono validi ai fini della partecipazione alle Gare di Progettazione?

Precedentemente al decreto 50 e nella vigenza del codice “De Lise” e del Dpr 207/2010, era prolificata la giurisprudenza su quali referenze potessero essere utilizzate dai partecipanti alla gara.

Le questioni principali sorgevano in relazione ai progetti svolti per committenti privati, soprattutto per le imprese di costruzioni partecipanti ad appalti integrati.

Spesso veniva richiesto il progetto definitivo in sede di gara, molti professionisti, studi e società si trovavano a produrre progetti definitivi, spesso complessi, con evidente dispendio di tempo e di risorse economiche per il sistema complessivamente considerato ma, soprattutto, senza potere utilizzare quanto svolto per le imprese di costruzioni.

In base al dpr 207/2010, fino ad aprile 2016, i limiti posti alla spendibilità di tali requisiti:

  • che i progetti forniti alle amministrazioni fossero stati “approvati”;
  • che quelli svolti a favore di committenti privati fossero relativi ad opere successivamente realizzate.

Tutto ciò era disposto dall’articolo 263 comma 2 del dpr n. 207 del 2010, con l’aggiunta – valida soltanto per i rapporti con la P.A. – che “non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativa” perché con l’approvazione da parte della stazione appaltante il servizio svolto poteva essere utilizzato come referenza.

Pertanto solo il progettista che aveva collaborato con l’impresa di costruzioni risultata aggiudicataria nella procedura di gara per l’affidamento dell’appalto integrato poteva legittimamente utilizzare il progetto definitivo come referenza nelle gare successive; gli altri progettisti che avevano predisposto progetti definitivi esibiti in sede di offerta dalle altre imprese, ancorché valutati positivamente, non potevano considerarli utilizzabili perché non erano stati oggetto di “approvazione”.

La giurisprudenza era divisa tra due linee opposte

  1. Solo la realizzazione dell’opera consente l’utilizzazione del requisito “privato” | Tar Lazio della sezione seconda quater, n. 2180 del 28 febbraio 2013, Consiglio di Stato con la sentenza del 14 luglio 2014 n. 3663 e n. 2567 del 22 maggio 2015
  2. le referenze progettuali possono essere utilizzate anche se non si vince la gara (appalto integrato) | Sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, del 10 febbraio 2015, n. 692 e del 25 maggio 2015, n. 2567

La sentenza del Tar Abruzzo n. 259 del 5 settembre 2018 (successivamente all’abrogazione del dpr 207) ha sancito che i servizi di progettazione sono  requisiti di partecipazione validi, nel caso di committenti privati,  anche senza l’esecuzione dei lavori stessi.

In analogia con l’orientamento del Consiglio di Stato il Tar afferma che risiede nello stesso art. 263 del regolamento la conferma che l’avventura esecuzione di quanto progettato non poteva rilevare: l’abrogata norma prevedeva infatti la prova di svolgimento dei servizi attraverso fatture e contratti, cioè documenti nella disponibilità dei progettisti (e non quindi degli esecutori dei lavori).

Da tale considerazione testuale il Tribunale amministrativo fa quindi discendere che “nel caso di progettazioni per conto di privati che però non restano in ambito privato in quanto funzionali all’ammissione a una gara pubblica, il requisito della prova dell’avvenuta progettazione deve essere rinvenuto nell’ammissione alla gara del committente privato, che postula appunto una valutazione di idoneità della medesima progettazione in relazione all’oggetto della gara”.

Cosa è successo con l’introduzione del D.Lgs 50?

Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice D.Lgs. 50/2016,  l’articolo 263 del vecchio regolamento è stato immediatamente abrogato dall’articolo 217 del nuovo codice.

Oggi l’articolo 83, comma 7 del Codice, per accertare la capacità tecnica, rinvia all’art. 86, commi 4 e 5 che – a loro volta – rimandano all’allegato XVII del codice (un bel casino è vero…), cita soltanto i servizi “effettuati” (di cui si devono indicare “relativi importi, date e destinatari pubblici o privati”) e non più “approvati”; e questo sia che si tratti di committenti privati, sia che si tratti di committenti pubblici.

Nelle linee guida n. 1-2016 di ANAC, si stabilisce quindi che le capacità tecniche e professionali “fanno riferimento ai contratti ESEGUITI”, così come prevede la direttiva 24/2014 e ciò sembra essere più che sufficiente.

Nel successivo “bando-tipo” n. 3 di ANAC, al punto 7.3, par. i) si prevede che si faccia riferimento ad un elenco di servizi “espletati” negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara.

Il nuovo quadro normativo appare quindi sufficientemente esaustivo e risolve le questioni giurisprudenziali degli anni precedenti.

Bisogna però tenere presente che, per principio generale, ogni stazione appaltante può prevedere negli atti di gara clausole anche più restrittive rispetto alla normativa vigente a condizione che siano “attinenti all’oggetto dell’appalto, proporzionate, adeguate e non discriminatorie”.

E i Concorsi di progettazione, si possono spendere anche se non si è stati aggiudicatari del premio?

Se ci atteniamo alla citata sentenza del Tar Abruzzo, in merito all’utilizzabilità dei progetti comunque valutati e oggetto di apprezzamento in sede di gara, si potrebbe considerare la possibilità di utilizzare tutti i progetti presentati nei concorsi di progettazione (in unica o in duplice fase); Questo tema resta ad oggi aperto, e si coniglia di chiedere chiarimenti direttamente al RUP della Gara a cui si intende partecipare (ovviamente giustificandola con la giurisprudenza in materia).

In conclusione

Per quanto fin qui detto, attualmente può essere vantato ogni servizio che ha dato luogo ad un contratto, regolarmente pagato e certificato dal committente (pubblico o privato che sia), salvo che la stazione appaltante non preveda norme più stringenti che – però – devono sottostare ai paletti posti dalla giurisprudenza

Cosa dicono esattamente le linee guida di ANAC?

Si riporta di seguito l’ art 2.2.2 Requisiti di partecipazione delle  Linee Guida n.1, di attuazione   del   D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti   all’architettura e all’ingegneria” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29 settembre   2016)

2.2.2 Requisiti di partecipazione

2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio ai principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice che dall’art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – i seguenti requisiti:

a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell’opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).

b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio;

e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;

2.2.2.2. Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014). Inoltre, per i requisiti di cui alle lettere a), b), c), si precisa che, le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 nonché dall’allegato XVII, relativamente all’importo del fatturato globale e specifico per l’affidamento dei servizi, nonché dei requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai princìpi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all’articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il “Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell’area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione”.

2.2.2.3. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l’opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”.

2.2.2.4. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un’attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.

2.2.2.4. Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).

 

 

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